Seguici su
Cerca

Regolamentazione del traffico veicolare

Regolamentazione del traffico veicolare in occasione della della Manifestazione ciclistica Giro di Sardegna Edizione 2026 – Giovedì 26 febbraio 2026.(SEGUE)

Data:
Martedì, 24 Febbraio 2026
Regolamentazione del traffico veicolare

Descrizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 17 del 30.12.2025 di nomina della Dott.ssa Antonella Lombardo, per l’espletamento dell’incarico di posizione organizzativa

VISTA la richiesta presentata dal Presidente della Società Gruppo Sportivo Emilia A.R.L. Società Sportiva Dilettantistica (di seguito “GS Emilia SSD ArL”) in data 26.01.2026 (prot.gen. n.929), con la quale richiede alla Città Metropolitana di Sassari il rilascio dell’Autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione e alle Prefetture competenti l’emissione dell’ordine di sospensione temporanea del traffico;

VISTO il programma dell’evento, il percorso di gara e la documentazione acquisita agli atti;

DATO ATTO che la gara ciclistica partirà, in tappa di trasferimento (ore 11,40) dalla piazza Roma della città di Oristano, proseguendo nella via Diego Contini e nella via Cagliari per attraversare successivamente il territorio di questo Comune tramite la SP56 (Via Papa Giovanni XXIII), la via Garibaldi e nuovamente SP56 (Via Papa Giovanni XXIII), fino alla SP 49 dalla quale partirà alle ore 11.50, in corrispondenza del Centro Commerciale Mirella, in direzione Arborea.

DATO ATTO che parte del percorso ricade fuori dal centro abitato e attraversa parte del territorio del Comune di Oristano e che pertanto ogni eventuale provvedimento di sospensione della circolazione compete al Signor Prefetto ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del Nuovo Codice della Strada per il tratto extraurbano e al Comune per il tratto urbano;

RILEVATO che il percorso di gara coincide con il sistema viario principale del territorio comunale dal momento che la via Garibaldi e la via Giovanni XXIII costituiscono vie di comunicazione verso la strada statale 131;

CONSIDERATA la necessità di emanare un provvedimento che garantisca il normale svolgimento della manifestazione stessa e allo stesso tempo tuteli la sicurezza e l’incolumità sia dei partecipanti alla competizione sportiva sia degli altri utenti della strada ivi circolanti;

POSTO che è opportuno disciplinare in via provvisoria il traffico veicolare nelle strade interessate dalla competizione sportiva e nelle aree limitrofe onde consentire le deviazioni del traffico non solo durante le fasi di passaggio dei concorrenti ma anche, se necessario, nelle fasi di preparazione della gara e in quelle successive alla conclusione della competizione fino al completo ripristino della regolarità della circolazione;

CONSIDERATO che:

? la disciplina delle competizioni sportive sulle strade è regolata dall’art. 9 del Codice della Strada;

? le attività sportive su strada comportano alterazioni al flusso veicolare, con evidenti implicazioni in ordine alla compressione del diritto di libertà di circolazione, alla sicurezza della circolazione e all’incolumità dei partecipanti e degli altri utenti della strada;

? ai sensi dell’articolo 9 del Codice della Strada la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’art. 6 c. 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’art. 7 c. 1 (emesso cioè dal Prefetto o, per i centri abitati, dal Comune);

RICHIAMATE le Circolari Ministero dell'Interno di disciplina delle competizioni ciclistiche su strada;

VALUTATO necessario:

- istituire il divieto di fermata ambo i lati, nella via Garibaldi e nella via Papa Giovanni XXIII;

- istituire il divieto di transito nella via Del Giglio, Piazza Martiri, traversa Othoca, Piazza Othoca e via Leopardi

DATO ATTO che lungo tutto il percorso di gara gli organizzatori dovranno presidiare le intersezioni stradali mediante personale riconoscibile che renda edotti i circolanti sull’esistenza dell’ordinanza di disciplina del traffico e sospensione della circolazione veicolare durante il passaggio dei ciclisti; RICHIAMATO il nulla osta allo svolgimento della manifestazione (prot.n. 2118 del 20/02/2026) trasmesso alla società sportiva organizzatrice e alla Città Metropolitana di Sassari;

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 sulle norme della circolazione stradale, come modificato dal D.L.vo 10.09.1993, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni e il Relativo regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

Il giorno Giovedì 26 febbraio 2026, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione denominata “Giro di Sardegna” Edizione 2026, sono istituiti:

? SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE nelle strade comunali che convergono nel percorso di transito della carovana;

? DIVIETO DI FERMATA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO dalle ore 09:00 fino a termine della tappa di transito:

- Via Papa Giovanni XXIII (ambo i lati) nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nenni e l’intersezione con via Garibaldi;

- Via Garibaldi (ambo i lati);

? DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 11:00 fino a termine della tappa transito:

- Via del Giglio

-  Piazza Martiri nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Papa Giovanni XXIII;

- Traversa Othoca nel tratto compreso tra la scuola dell’infazia e la via Garibaldi;

- Piazza Othoca nel tratto compreso tra l’intersezione con via Darsena e via Garibaldi;

- Via Leopardi.

DISPONE

L’organizzatore della manifestazione dovrà:
- osservare tutte le prescrizioni imposte dagli Enti competenti;
- rendere pubblico il presente provvedimento agli utenti della strada mediante le segnalazioni della scorta tecnica e degli altri addetti ai presidi;

DEMANDA

All’Ufficio di Polizia Locale e ai restanti organi di Polizia Stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

1. Ai trasgressori della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sia trasmessa a:
- Gruppo Sportivo Emilia A.R.L. Società Sportiva Dilettantistica
- Questura di Oristano – Ufficio di Gabinetto;
e p.c. a:
- Prefettura di Oristano - Ufficio di Gabinetto;
- Provincia di Oristano – Settore Viabilità;
- Stazione Carabinieri di Santa Giusta.
- Aziende di trasporto pubblico locale
- Servizio 118
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Santa Giusta, 23/02/2026
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Antonella Lombardo

Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

24/02/2026 10:25




Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri