IL SINDACO
Omissis
O R D I N A
Con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e fino al 31 ottobre 2025 nella fascia demaniale marittima delle località “SASSU”, “ABAROSSA”, “PORTO” e “BUCA ‘E FRUMINI”, nonché nella fascia attigua a quella demaniale per una profondità di metri 150 (centocinquanta).
È VIETATO:
- installare tende, gazebo o altre attrezzature simili. È consentita la sola installazione di ombrelloni (e relativi accessori), con esclusione di ogni altro tipo di ombreggio fatta eccezione per tendine parasole per vivande o destinate al riparo di bambini;
- l’esercizio dell’attività di campeggio lungo tutta la fascia del litorale, comunque esercitata anche al di fuori dell’arenile, oltre che a mezzo di roulotte e autocaravan;
- il pernottamento mediante l’utilizzo di qualsiasi veicolo, in particolare a mezzo di autocaravan e roulotte;
- pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenza, canne, coppo, rezzaglio etc.…) nelle zone destinate alla balneazione, dall’alba al tramonto;
- il transito sull’arenile con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;
- la conduzione e la presenza di cani, da guardia e da compagnia, di qualsiasi razza, anche di piccola taglia, nell’arenile, nello specchio acqueo e nell’intera fascia demaniale al di fuori dell’area all’uopo delimitata e istituita con Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/06/2014 (ad eccezione delle unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dal SICS le quali, durante il servizio, devono essere in possesso di tessera di riconoscimento dell’Associazione di appartenenza. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti);
- il pascolo, la sosta e il transito di qualunque specie animale nell’intera fascia demaniale e nella fascia attigua per una profondità di metri 150 (centocinquanta).
- lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie e sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso;
- lasciare e interrare, sia a terra che a mare, ogni tipo di materiale (ivi compresi i mozziconi di sigaretta);
- la sosta e/o l’occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa
vegetazione, ove per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell’area retrostante la spiaggia,
disposti parallelamente alla linea di sosta, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti;
- spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
- asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile, ovvero sabbia, ghiaia, ciottoli, ecc.;
- utilizzare sapone e shampoo;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- effettuare pubblicità mediante distribuzione di manifestini senza opportuna autorizzazione;
- accendere fuochi;
- fare uso di sigarette in tutto il litorale al di fuori delle aree attrezzate e autorizzate per la somministrazione di alimenti e bevande (chioschi-bar);
- l’uso di tutto il materiale plastico “usa e getta” non biodegradabile e compostabile per il consumo di alimenti e bevande (posate – piatti – bicchieri-cannucce-palette per gelati/granite/frullati – stoviglie in genere ed imballaggi).
DISPONE
I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, ai sensi dell’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689) e senza pregiudizio dell’azione penale se il fatto costituisce reato.
Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente ordinanza si rinvia integralmente alle disposizioni emanate dal competente Assessorato Regionale e alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare del Comandante dalla Capitaneria di Porto di Oristano.
Resta ferma, inoltre, l’applicazione di ogni altra previsione di legge, delle disposizioni emanate da altre Autorità e delle relative sanzioni.
AVVISA
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la quale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on line e trasmessa a:
- Responsabile Servizio Tecnico – Sede
- Responsabile Servizio Amministrativo e Polizia Locale -Sede;
- Questura di Oristano;
- Stazione Carabinieri di Santa Giusta;
- Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Oristano.
- Corpo Forestale dello Stato – Distaccamento di Marrubiu.
Santa Giusta, 26.06.2025 IL SINDACO
f.to (Andrea Casu)